La garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro è diventata di primaria importanza sia per gli aspetti sociali (riduzione degli infortuni e delle malattie professionali), sia perché le favorevoli condizioni di lavoro influenzano la motivazione, la soddisfazione e le prestazioni del personale.
Protection Trade si avvale di un team di professionisti specializzati in diversi settori merceologici per offrire un servizio completo di consulenza sull’applicazione della legislazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D. Lgs. 81/08, cosiddetto Testo unico sulla Sicurezza, prevede l’obbligo di valutare i rischi e di redigere, al termine della valutazione, un apposito documento, cosiddetto “Documento di Valutazione dei Rischi”, contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate, il programma delle misure necessarie per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare.
Protection Trade supporta le aziende durante tutte le fasi di analisi e stima dei rischi e di progettazione ed implementazione delle procedure.
La Protection Trade Vi supporterà attraverso i seguenti servizi:
individuazione/valutazione dei fattori di rischio e delle misure idonee per assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro;
misure preventive e protettive e individuazione dei dispositivi di protezione;
procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;
valutazione del rischio di incendio;
organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
programmi di informazione dei lavoratori.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08).
Il decreto legislativo n. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza) ha riorganizzato, con l’abrogazione di alcune delle leggi e dei provvedimenti emanati a partire dal 1955, la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Viene rafforzato l’obbligo, introdotto dal D. Lgs. 81/08, per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti sul luogo di lavoro, di individuare e programmare le misure di prevenzione e di protezione necessarie e di mettere a disposizione le risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per la realizzazione delle stesse.
Il datore di lavoro ha l’obbligo, inoltre, di monitorare e verificare, anche tramite apposite procedure, lo stato di attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti prescritti.
A seguito della valutazione, il datore di lavoro deve elaborare un “Documento di Valutazione dei Rischi”, basato sostanzialmente sull’analisi di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze utilizzate, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi, ergonomici e psicosociali.
La valutazione viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Detta valutazione dovrà essere rielaborata in relazione ai cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell’assetto organizzativo dell’azienda, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, deve elaborare un “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e’ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera, nel quale devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
Inoltre, almeno una volta l’anno è indetta una riunione, con la partecipazione del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza , volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l’efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.
Il datore di lavoro si avvale, per l’attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell’ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.